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Sez. 2, Sentenza n. 4398 del 05/08/1982 (Rv. 422383 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PROVE ASSUNTE IN SEDE DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - FORMALE PROVVEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422383-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PROVE ASSUNTE IN SEDE DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - FORMALE PROVVEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art. 698 cod. proc. civ. non prescrive, ai fini della produzione in giudizio delle prove assunte in Sede di istruzione preventiva, un formale provvedimento che ne dichiari l'ammissibilità, onde tali prove devono ritenersi ammesse per il fatto stesso che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti ed il giudice le abbia esaminate, traendone elementi per la formazione del proprio convincimento. (V 3281/75, mass n 377399; (V 3680/68, mass n 336981; (V 2963/64, mass n 304406).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 698

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)