Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 08/10/1990 (Rv. 469401 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA - PROVVEDIMENTO FORMALE DI AMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA - PROVVEDIMENTO FORMALE DI AMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 698 cod. proc. civ. non prescrive, ai fini della produzione in giudizio delle prove assunte in Sede di istruzione preventiva, un formale provvedimento che ne dichiari l'ammissibilità, onde tali prove devono ritenersi ammesse per il fatto stesso che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti ed il giudice le abbia esaminate, traendone elementi per la formazione del proprio convincimento. (Conf 5183/88, mass n 459913; (Conf 852/85, mass n 439033; (Conf 4398/82, mass n 422383).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)