Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015 Ud. (dep. 09/09/2015) Rv. 265632 - 01
SPORT | Reato di frode sportiva - Bene giuridico - Atto fraudolento - Nozione.
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Ai fini della configurabilità del delitto di frode sportiva, che tutela il bene giuridico "ultraindividuale" della lealtà e della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche, l'atto si considera fraudolento, a norma dell'art. 1, comma primo, seconda parte della L. 13 dicembre 1989, n. 401, quando tende a influire sui meccanismi attraverso i quali la gara si organizza e si disciplina, attentando alla stessa con l'inserimento di fattori che, anche solo potenzialmente, possono incidere sul suo risultato. (In motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di atto fraudolento rientrano, semplificativamente, l'intesa tra il presidente di una società di calcio e il designatore arbitrale per la formazione delle c.d. "griglie" degli arbitri destinati a dirigere le singole partite, ovvero l'atto con cui un presidente di una società esprima al designatore le proprie preferenze su un arbitro, o, ancora, l'avvicinamento del presidente di una società all'arbitro designato per la partita, oppure il contatto riservato tra il presidente di una società, i designatori arbitrali e gli arbitri su temi riguardanti lo svolgimento del campionato e il suo andamento).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)