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Sez. 1, Sentenza n. 24362 del 29/10/2013 (Rv. 628206 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Azione di responsabilità contro i sindaci della società - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Eccezioni - Transazione raggiunta tra la società e alcuni tra i condebitori - Scioglimento del vincolo di solidarietà passiva - Effetti - Rapporti interni tra i debitori - Modalità di accertamento.
Stato
decisa il 2013-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628206-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

L'azione di responsabilità, promossa contro i sindaci dalla società ai sensi dell'art. 2407 cod. civ., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra i medesimi, con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di soggetti, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)