Sez. 1, Sentenza n. 461 del 27/01/1986 Cc. (dep. 28/03/1986) Rv. 172285 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESUPPOSTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESUPPOSTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica - presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, purché obiettivamente accertati, quali i precedenti penali, le recenti denunce per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, l'abituale compagnia di pregiudicati o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre concrete manifestazioni obiettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che, comunque, risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto, quale risulta attraverso tutte le manifestazioni sociali della sua vita. (Conf mass n 168199; (Conf mass n 163081; (V mass n 165500).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)