Sez. 1, Sentenza n. 350 del 17/02/1984 Cc. (dep. 09/03/1984) Rv. 163081 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI.*
Al fine del giudizio di pericolosità da emettersi nel procedimento di prevenzione, elementi di valutazione possono essere tratti anche dai precedenti giudiziari, giacché l'accertamento della pericolosità del soggetto va fatto prendendo in esame l'intera personalità dell'interessato, quale risulta attraverso tutte le manifestazioni sociali della sua vita, pur se non ancorate alla perpetrazione di reati ma solo a situazioni che giustificano sospetti e presunzioni e che appaiono fondate su elementi obiettivi e fatti specifici da vagliare in modo globale. (V mass n 155962; (V mass n 153906).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)