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Sez. L, Sentenza n. 5068 del 10/05/1995 (Rv. 492175 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Al procuratore nominato unitamente ad altro ma non abilitato nel distretto del giudizio - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Costituzione del destinatario - Sanatoria.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492175-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La notificazione dell'atto di impugnazione a procuratore della controparte, che, benché nominato (unitamente ad altro difensore) per il giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, non era abilitato ad esercitare la sua attività nel distretto nel cui ambito si è svolto tale giudizio, è affetta da semplice nullità e non da inesistenza, e quindi nei suoi confronti spiega efficacia sanante "ex tunc" la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto. Infatti l'esistenza di una manifestazione negoziale della volontà di attribuire a tale difensore un potere rappresentativo (sia pur non esercitabile nel pregresso grado di giudizio) è idonea ad istituire quel tipo di relazione tra soggetto nei cui confronti è attuato il procedimento notificatorio e destinatario dell'atto notificato sufficiente ad escludere il vizio radicale dell'inesistenza della notificazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)