Sez. L, Sentenza n. 18325 del 01/12/2003 (Rv. 568585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'inquadramento dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice del merito è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. In particolare, è necessario che il giudice di merito motivi adeguatamente ed esamini la comune volontà delle parti consacrata nei contratti, specialmente con riferimento ai criteri fissati per l'inquadramento in determinate mansioni. (Nella specie, concernente l'inquadramento di dipendenti delle Poste Italiane, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - interpretando l'art. 44 del ccnl del 1994 senza dare rilevanza alle dimensioni dell'ufficio cui erano addetti - aveva ritenuto che l'attività di "revisori" (poi, dirigenti di servizio) era inquadrabile in quella di "quadri di secondo livello" e non nella sesta categoria dell'area operativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)