Sez. L, Sentenza n. 2408 del 18/02/2003 (Rv. 560555 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'inquadramento dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane ex art. 44 del ccnl 26 novembre 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata alla valutazione del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ovvero qualora non sia sorretta da una motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, concernente la domanda con la quale il dirigente di un ufficio postale di minore entità aveva chiesto di essere inquadrato nell'area quadri di secondo livello, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda sul rilievo che l'art. 44 del ccnl di categoria del 26 novembre 1994 stabilisce quale presupposto di siffatto inquadramento la conduzione ed il controllo di unità organizzative, o parti di esse, di media rilevanza)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)