Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 27/03/1976 (Rv. 379782 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA A CARICO DEI PADRONI E COMMITTENTI - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - NESSO TRA DANNO E MANSIONI - ESTREMI - TRASGRESSIONE DEGLI ORDINI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA A CARICO DEI PADRONI E COMMITTENTI - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - NESSO TRA DANNO E MANSIONI - ESTREMI - TRASGRESSIONE DEGLI ORDINI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La presunzione di responsabilita sancita dall'art 2049 cod civ a carico dei padroni e dei committenti per il danno arrecato dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, ed alla quale fa riferimento il terzo comma dell'art 4 RD 17 agosto 1935, n 1765, contenente le Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (poi sostituito dal DPR 30 giugno 1965, n 1124), postula, da un lato, l'esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione, e, dall'altro, un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente o del commesso e le mansioni da costoro disimpegnate: a tal fine, non si richiede un vero e proprio nesso di causalita, ma e sufficiente un rapporto di occasionalita necessaria, nel senso, cioe, che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso: cio, anche se il dipendente o il commesso abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze e, persino, trasgredendo gli ordini ricevuti, purche sempre nell'ambito delle sue mansioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)