Sez. 3, Sentenza n. 1945 del 24/02/1987 (Rv. 451256 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROROGA E RISOLUZIONE DEI RAPPORTI AGRARI DI TIPO ASSOCIATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROROGA E RISOLUZIONE DEI RAPPORTI AGRARI DI TIPO ASSOCIATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*
A norma dell'art. 47 della legge n. 203 del 1982 (nuova normativa sui contratti agrari) - per il quale restano ferme le Disposizioni dell'art. 26 della legge n. 11 del 1971 ed in tutte le controversie agrarie si osservano le Disposizioni del rito del lavoro - permane la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie nelle controversie che riguardano non solo la proroga legale, ma anche la durata ex lege prevista dalla nuova normativa dei rapporti agrari di tipo associativo, nonché la risoluzione di tali contratti ed il conseguente rilascio del fondo. (Conf 4159/86, mass n 446945; (Conf 3381/86, mass n 446344; (Conf 3095/86, mass n 446106; (Conf 4652/85, mass n 442110; (Conf 2532/85, mass n 440350; (Conf 3923/84, mass n 435876; (Conf 3606/84, mass n 435603; (Conf 1490/84, mass n 433577).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 40 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)