Sez. 3, Sentenza n. 4652 del 07/09/1985 (Rv. 442110 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESTENSIONE AI PROCEDIMENTI EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESTENSIONE AI PROCEDIMENTI EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
La Competenza funzionale ed inderogabile della Sezione specializzata agraria - prevista dall'art. 26 della legge n. 11 del 1971 e ribadita dall'art. 47 della legge n. 203 del 1982 - sussiste per il semplice fatto che siano state proposte questioni relative alla esistenza o alla validità di un contratto agrario o alla sua prorogabilità ex lege le quali non risultino - in base alle stesse deduzioni delle parti e senza necessità di ulteriori indagini - prima facie infondate. Tale Competenza riguarda anche l'emissione dei provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ., stante l'espresso richiamo dei provvedimenti cautelari contenuti nel secondo comma del suddetto art. 26 della legge n. 11 del 1971. (Conf 3923/84, mass n 435876; (Conf 2668/84, mass n 434917; (Conf 6292/80, mass n 410031; (Conf 6411/79, mass n 403140).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)