Sez. U, Sentenza n. 4910 del 02/06/1997 (Rv. 504882 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE | Ambito di esercizio della giurisdizione - Sul rapporto e non sugli atti - Controversia sull'inadempimento della P.A. circa un obbligo scaturente da leggi o regolamenti - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE
La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni si esercita sul rapporto relativo e non sugli atti (mediante annullamento di essi), sicché, qualora si controverta sull'inadempimento della P.A. relativamente ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o da regolamenti, la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione del rapporto (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente all'azione con cui un dipendente pubblico - che, dichiarato decaduto dall'impiego, aveva ottenuto la pensione ordinaria, poi sospesagli senza l'adozione di un provvedimento di revoca - chiedeva al giudice ordinario che fosse dichiarato il suo diritto a ricevere detta pensione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)