Sez. U, Sentenza n. 762 del 23/01/1995 (Rv. 489862 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE | Ritardo nella liquidazione della pensione ad un ex dipendente di ente ospedaliero - Domanda di risarcimento danni - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE
La domanda proposta contro il Ministero del Tesoro da un ex dipendente di ente ospedaliero, per conseguire il risarcimento dei danni sofferti per il ritardo nella liquidazione della pensione, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti (la quale, in conseguenza della natura non autoritativa del provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria civile si configura, anziché come giurisdizione di mero annullamento, come giurisdizione piena, oltre che esclusiva, sul rapporto e come giurisdizione di merito e non condizionata), atteso che detta domanda, ancorché con essa si chieda il risarcimento anziché l'esatto adempimento, trova fondamento nella responsabilità contrattuale, in senso lato, dell'Amministrazione, denunciando la violazione di una specifica obbligazione a carico della medesima e dovendosi in coerenza con il sistema - che (artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214) riserva alla Corte dei Conti la giurisdizione sui ricorsi in materia di pensioni - attribuire a tale giudice la cognizione delle domande di adempimento degli obblighi nascenti dalla legge a carico dell'Amministrazione, come quelle di risarcimento, comportando sia le une che le altre la cognizione del medesimo rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)