Sez. 1, Sentenza n. 7078 del 28/12/1988 (Rv. 461242 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - OCCUPAZIONE D'URGENZA SEGUITA DALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - TARDIVA PRONUNCIA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DOMANDA PROPOSTA IN PRIMO GRADO PER LA DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - DOMANDA SUCCESSIVA PROPOSTA IN APPELLO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO IN CONSEGUENZA DELL'APPROPRIAZIONE ACQUISITIVA DEL BENE - AMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - OCCUPAZIONE D'URGENZA SEGUITA DALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - TARDIVA PRONUNCIA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DOMANDA PROPOSTA IN PRIMO GRADO PER LA DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - DOMANDA SUCCESSIVA PROPOSTA IN APPELLO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO IN CONSEGUENZA DELL'APPROPRIAZIONE ACQUISITIVA DEL BENE - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di occupazione d'urgenza seguita dalla realizzazione dell'opera pubblica, ma da una non tempestiva pronuncia del decreto d'esproprio, la circostanza che la parte privata abbia chiesto in primo grado la Determinazione della giusta indennità d'espropriazione non preclude alla stessa di chiedere in appello la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'appropriazione acquisitiva del bene, giacché le diverse conclusioni determinano unicamente la diversa qualificazione giuridica della domanda, che resta intesa ad ottenere il miglior risultato per il riequilibrio della condizione patrimoniale lesa dalla condotta della P.a., e non trovano perciò ostacolo nel divieto di proporre in oggetto nuove domande, che non è violato quando, fermi i presupposti di fatto dedotti in primo grado, questi vengono ricondotti in appello a diversa norma giuridica. (V 2743/83, mass n 427654; (V 5533/81, mass n 416250).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)