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Sez. 1, Sentenza n. 8555 del 20/10/1994 (Rv. 488164 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Pronunzia del decreto d'esproprio - Condizione dell'azione - Configurabilità - Sussistenza al momento della decisione - Necessità - Domanda indennitaria - Conversione in domanda risarcitoria da occupazione acquisitiva - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488164-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, promosso ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, la pronunzia del decreto d'esproprio, pur non configurando presupposto processuale al quale sia subordinata l'esperibilità dell'azione, costituisce requisito del diritto all'indennità, e cioè, "condizione dell'azione", che deve sussistere al momento della decisione, senza che la domanda indennitaria, introdotta per mezzo dell'opposizione, possa convertirsi in domanda risarcitoria da occupazione acquisitiva (cosiddetta "accessione invertita"), stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi", in quanto la prima ha ad oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art. 42 Cost. e trova causa nella procedura espropriativa; mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica ed è fondata sulla illecita occupazione appropriativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)