Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 05/09/1989 (Rv. 463717 - 01)
CONTRATTI - GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - PRELIMINARE - RINUNZIA DELLE PARTI AD AVVALERSI DEGLI EFFETTI DI UNA CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL CONTRATTO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI - GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - PRELIMINARE - RINUNZIA DELLE PARTI AD AVVALERSI DEGLI EFFETTI DI UNA CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL CONTRATTO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di preliminare di vendita immobiliare, la rinunzia delle parti ad avvalersi degli effetti di una condizione risolutiva del contratto non richiede la Forma scritta, sia perché detta Forma è necessaria solo quando il diritto immobiliare costituisca l'oggetto diretto e immediato della rinuncia, sia perché l'accordo delle parti in ordine alla rinuncia non modifica alcuno degli elementi essenziali del contratto. (V 3965/84, mass n 435942; (V 3740/79, mass n 400174; (V 2412/82, mass n 420284; (V 3025/82, mass n 420955).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)