Sez. 1, Sentenza n. 4381 del 22/11/1976 (Rv. 383100 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - MORATORI - IMPOSIZIONE - PRESUPPOSTI - COLPA DEL CONTRIBUENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI RETROATTIVI SUL TRIBUTO COMPLEMENTARE - LIMITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - MORATORI - IMPOSIZIONE - PRESUPPOSTI - COLPA DEL CONTRIBUENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI RETROATTIVI SUL TRIBUTO COMPLEMENTARE - LIMITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
Perche a carico del contribuente sorga l'Obbligo del pagamento degli interessi moratori previsti dall'art 3 della legge 26 gennaio 1961 n 29, per il caso di ritardata tassazione, non e necessaria la prova della colpa del contribuente, ma e sufficiente il ritardo nell'adempimento del debito d'imposta, presuntivamente collegato con una condotta colposa dello stesso, ferma restando l'eventualita che egli provi che la non esattezza dei dati sottoposti alla amministrazione non sia imputabile a fatto proprio. Pertanto, nei trasferimenti a titolo oneroso e legittima l'applicazione degli interessi moratori retroattivi sul tributo complementare, salvo che il contribuente non dimostri che la divergenza tra il prezzo o il corrispettivo dichiarato ed il valore ritenuto dall'ufficio in Sede di revisione non dipenda da fatto a lui imputabile. (V 2695/72, mass n 360333).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)