Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 09/10/1970 (Rv. 347908 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI.*
Perche sussista rinuncia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorre cioe che nel comportamento del debitore sia necessariamente insita, senza possibilita di una diversa interpretazione, l'inequivoca volonta di rinunciare alla prescrizione gia maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era, invece, estinto. (nella specie era stato ritenuto che il riconoscimento da parte dell'INAM di dover corrispondere l'indennita giornaliera per un certo tempo non importasse la rinunzia dell' istituto ad eccepire la prescrizione del diritto ad ottenere il residuo e la Corte di Cassazione ha ritenuto ineccepibile l'avviso del giudice di merito in relazione al principio suindicato ed alla frazionabilita nel tempo della prestazione). (Conf 2905'68, mass n 335652).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)