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Sez. L, Sentenza n. 2803 del 23/03/1994 (Rv. 485880 - 01)

Competenza civile - Continenza di cause | Configurabilità - Situazione determinata da questioni dedotte nella causa anteriore e costituenti un presupposto necessario per la definizione della successiva, con un nesso di pregiudizialità logica tra le due cause - Inclusione - Domande contrapposte ricollegantisi al medesimo rapporto e con esito dipendente dalla soluzione di una o più questioni comuni - Continenza di cause - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485880-01

Competenza civile - Continenza di cause

Nella nozione di continenza di cause (in relazione alla quale il giudice successivamente adito deve verificare, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., se la controversia propostagli rientri nella sua competenza o in quella del giudice adito per primo) rientra anche la situazione in cui le questioni dedotte nella causa anteriormente incardinata costituiscano un presupposto necessario per la definizione del giudizio successivo e tra le due cause sia ravvisabile un nesso di pregiudizialità logica; ciò che si verifica nel caso di domande contrapposte che si ricolleghino al medesimo rapporto negoziale (nella specie, rapporto di parasubordinazione in relazione al quale erano state proposte, dall'uno e dall'altra parte, domande di risoluzione per inadempimento davanti, in ordine cronologico, al Tribunale ed al Pretore) ed il loro esito dipenda, sia pure in parte, dalla soluzione di una o più questioni comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)