Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 29/11/2000 (Rv. 542251 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Configurabilità - Condizioni - Contratto di concessione di vendita in esclusiva di spazi pubblicitari con clausola relativa alla opzione per la stipulazione di un nuovo contratto alla scadenza prevista - Azione ordinaria per il risarcimento dei danni derivanti dalla pretesa violazione del diritto di opzione - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture in adempimento del contratto - Rapporto di continenza tra i due giudizi - Sussistenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Nella nozione di continenza di cause ex art. 30 cod. proc. civ., rientrano quelle situazioni caratterizzate dalla sussistenza tra le cause pendenti di un nesso di pregiudizialità logico - giuridica, configurabile quando le contrapposte domande riguardino il riconoscimento e la tutela dei diritti che derivino dal medesimo rapporto negoziale, e l'esito delle stesse dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni. Pertanto, non è configurabile un rapporto di continenza tra due cause - ancorché nascenti dallo stesso contratto di concessione di vendita in esclusiva di spazi pubblicitari, con clausola di opzione per la stipulazione di un nuovo contratto alla scadenza prevista - , la prima delle quali, proposta in via di cognizione ordinaria, abbia ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla pretesa violazione del diritto di opzione, e la seconda, successivamente proposta dalla stessa parte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di fatture emesse in forza di detto contratto, sia, perciò, fondata sull'accertamento dell'inadempimento della obbligazione che costituisce il diretto sinallagma della prestazione principale dedotta nel contratto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)