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Sez. 1, Sentenza n. 941 del 02/02/1999 Cc. (dep. 04/03/1999) Rv. 212673 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI | Cumulo - Scissione - Giudice competente - Criteri di individuazione.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212673-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI

La scissione del cumulo delle pene in esecuzione, per l'individuazione delle singole componenti della pena unica si risolve in un'operazione ideale e temporanea, che non è mai fine a se stessa, ma è solitamente effettuata dal giudice nell'ambito di un procedimento funzionale al raggiungimento di una determinata finalità prevista dalla legge. Ne consegue che, quando si tratta di accordare benefici di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), non spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla possibilità di procedere alla disintegrazione della pena unica in funzione dell'applicazione dei benefici stessi, bensì alla magistratura di sorveglianza, che è istituzionalmente preposta a emettere provvedimenti concessori di misure alternative o premiali previste dall'ordinamento penitenziario. È, invece, competente, il giudice degli incidenti di esecuzione a compiere la suddetta operazione, qualora sia necessario applicare benefici di clemenza od occorra stabilire il limite di operatività della specifica causa estintiva che, per ragioni oggettive, non può essere indistintamente applicata sulla pena unitariamente considerata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)