Sez. 4 - , Sentenza n. 25862 del 15/03/2019 Cc. (dep. 12/06/2019) Rv. 276372 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Prove già ammesse nel giudizio e non acquisite per rinuncia della parte - Prova nuova - Configurabilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
È ammissibile la richiesta di revisione fondata su prove preesistenti, già ammesse nel giudizio, e non acquisite per successiva rinuncia della parte, atteso che, a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per "prove nuove" debbono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)