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Sez. 5 - , Sentenza n. 12763 del 09/01/2020 Cc. (dep. 22/04/2020) Rv. 279068 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Prove non acquisite nel precedente giudizio o acquisite e non valutate - Prove nuove - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279068-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, relativamente ad una condanna per emissione di assegno in presenza di provvedimento interdittivo, sull'erroneo presupposto di non poter considerare prova nuova l'attestazione del mancato ritiro della lettera raccomandata che conteneva l'ordine interdittivo, in quanto a disposizione dell'imputato prima della conclusione del procedimento penale, pur non essendo tale atto mai stato introdotto nel processo di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)