Sez. 5, Sentenza n. 26478 del 04/05/2015 Cc. (dep. 23/06/2015) Rv. 264003 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Prove già ammesse nel giudizio e non acquisite per rinuncia della parte - Prova nuova - Configurabilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
È ammissibile la richiesta di revisione fondata su prove preesistenti, già ammesse nel giudizio, e non acquisite per successiva rinuncia della parte, atteso che, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., per "prove nuove" debbono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)