Sez. 1, Sentenza n. 15486 del 22/07/2005 (Rv. 582401 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE | Concessione per la realizzazione di opera pubblica - Società concessionaria interamente partecipata dalla amministrazione concedente - Obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato dalla società concessionaria - Titolarità del rapporto passivo - Solidarietà della P.A. - Configurabilità - Esclusione - Finanziamento dell'opera da parte della P.A. concedente e autorizzazione legislativa al pagamento dei crediti per l'esecuzione dell'opera pubblica - Irrilevanza - Fattispecie.
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE
Ove un'Amministrazione regionale (nella specie, l'Assessorato regionale della cooperazione e del commercio della Regione Siciliana) affidi in concessione la realizzazione di un'opera pubblica (nella specie, un insediamento produttivo artigianale, secondo quanto previsto dal programma di interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64) ad una società a totale partecipazione pubblica regionale, con il compito, per quest'ultima, di sostituirsi all'Amministrazione concedente nello svolgimento dell'attività organizzativa, direttiva ed esecutiva necessaria e di curare, in nome e per conto proprio, la detta realizzazione dell'opera, unico titolare delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato, al detto fine, dalla concessionaria diviene la concessionaria medesima, stante la totale estraneità dell'Amministrazione concedente all'attività negoziale svolta dalla concessionaria appaltante (con conseguente esclusione della configurabilità di una posizione di obbligato solidale in capo alla prima), a nulla rilevando né che alla concessione amministrativa si aggiunga una convenzione tra concedente e concessionaria rivolta a regolare nel dettaglio i profili patrimoniali di diritti e obblighi nascenti dal provvedimento amministrativo (non potendo detta convenzione essere posta in collegamento con l'attività contrattuale che, in esecuzione di esso, la concessionaria è chiamata a svolgere), né il fatto che la realizzazione dell'opera risponda ad un interesse esclusivo dell'Amministrazione concedente o sia diretta al conseguimento di un programma comune o unitario tra concedente e concessionaria, né, ancora, la circostanza che, nei rapporti interni con la concessionaria, l'Amministrazione abbia assunto su di sé l'intero onere economico della costruzione dell'opera, o comunque l'impegno di apprestare i mezzi finanziari per farvi fronte, ovvero che disposizioni di legge reg., aventi natura di norme di azione, autorizzino l'Amministrazione a provvedere al pagamento dei crediti delle imprese per i lavori eseguiti in favore della concessionaria (essendo l'una e l'altra circostanza inidonee a provocare la sostituzione della P.A. alla concessionaria nei rapporti di natura privata da detto soggetto instaurati con i terzi).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 CORTE COST., Legge 01/03/1986 num. 64 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)