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Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 14/02/2002 (Rv. 552277 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legge reg. Sicilia n. 21 del 1985 - Conferimento legislativo dei poteri espropriativi al concessionario - Obblighi indennitari - Dell'impresa concessionaria - Rapporti tra terzi ed ente concedente - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552277-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'art. 42 della legge regionale siciliana 29 aprile 1985, n. 21, che stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica, operante in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario, implica che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall'impresa concessionaria, senza che possano invocarsi in tale ipotesi i principi della delegazione amministrativa, configurabile esclusivamente tra soggetti pubblici.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)