Sez. L, Sentenza n. 5969 del 11/11/1982 (Rv. 423716 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE ED ACCERTAMENTI DEL MEDICO DI CONTROLLO - GIUDIZIO DELLA RELATIVA MAGGIORE ATTENDIBILITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - ACCERTAMENTI DEI SERVIZI ISPETTIVI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - EFFICACIA PROBATORIA PRIVILEGIATA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE ED ACCERTAMENTI DEL MEDICO DI CONTROLLO - GIUDIZIO DELLA RELATIVA MAGGIORE ATTENDIBILITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - ACCERTAMENTI DEI SERVIZI ISPETTIVI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - EFFICACIA PROBATORIA PRIVILEGIATA - ESCLUSIONE.*
Il prestatore di lavoro, assente per malattia, ha l'Obbligo di comunicare al datore di lavoro lo stato di infermità (o il prolungamento della medesima) e di giustificarlo con certificato medico, in modo da rendere possibile allo stesso datore di lavoro l'effettuazione del controllo, attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, come prescritto dall'art. 5, secondo comma, dello statuto dei lavoratori. Nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante del lavoratore e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo o da altro sanitario appositamente delegato, il giudice del merito ha il compito di stabilire (anche avvalendosi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge e con giudizio che è insindacabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti certificazioni sia maggiormente attendibile, poiché la norma citata, nell'affidare il controllo delle assenze per infermità ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali, non ha inteso attribuire agli Atti di accertamento, compiuti da tali organi, una efficacia probatoria privilegiata. (Conf 5317/79, mass n 401914 sulla prima parte; (Conf 2500/79, mass n 398823 sulla seconda parte; (Conf 4351/76, mass n 383054).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)