Sez. 1, Sentenza n. 50848 del 15/05/2018 Cc. (dep. 08/11/2018) Rv. 274755 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Inimicizia grave – Dissenso ideologico e culturale nei confronti dell'attività svolta dagli imputati - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
In tema di ricusazione, non integrano inimicizia grave, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. d) e 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le manifestazioni di dissenso ideologico e culturale, anche radicale, rispetto all'attività svolta dagli imputati, non accompagnate da alcun rapporto di conoscenza con gli stessi che possa tradursi in un'avversione di tipo personale del giudice o dei suoi prossimi congiunti. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la dichiarazione di ricusazione fondata sulla circostanza che il coniuge di un magistrato risultava aderente a movimenti ed associazioni ambientaliste che avevano denunciato, anche attraverso pubblicazioni sui "social network", l'inquinamento asseritamente prodotto dall'azienda gestita dagli imputati). (Conf. Sez. 1, n. 50847 del 5/05/2018, n.m.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)