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Sez. 6, Sentenza n. 3499 del 16/12/2008 Cc. (dep. 26/01/2009) Rv. 243571 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Inimicizia grave - Dissenso ideologico nei confronti dell'attività politico - Legislativa dell'imputato - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243571-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI

Non possono costituire motivo di ricusazione per "inimicizia grave" le manifestazioni di dissenso ideologico, anche radicale, del giudice nei confronti dell'attività politico-legislativa dell'imputato, salvo che dalle stesse possa desumersi, per la qualità, le modalità, l'intensità e la vicinanza temporale alla fase del giudizio, un'avversione di tipo personale incompatibile con il ruolo imparziale del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)