Sez. 6, Sentenza n. 1228 del 03/11/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 228333 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Inimicizia grave nei confronti dell'imputato - Nozione - Appartenenza del giudice ad una corrente associativa asseritamente ostile al ricusante - Rilevanza a fini di ricusazione - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
La grave inimicizia del giudice nei confronti della parte privata - che legittima la ricusazione secondo il disposto dell'art. 36, comma primo lett. d), cod.proc.pen. - deve rendersi palese sulla base di fatti e comportamenti che riguardino direttamente il magistrato interessato, di talché risulta manifestamente inammissibile una ricusazione fondata sul presupposto dell'asserita appartenenza del giudice ad un gruppo associativo professionale con il quale il ricusante si sarebbe trovato in polemica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)