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Sez. 5, Sentenza n. 11968 del 26/02/2010 Cc. (dep. 26/03/2010) Rv. 246557 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Condotta endoprocessuale - Assenza di riferimento a rapporti personali estranei al processo - Riconducibilità all'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione - Esclusone - Limiti.
Stato
decisa il 2010-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246557-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI

Non sussiste l'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice qualora sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al processo risolvibili con il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento processuale perché l'inimicizia grave rilevante come motivo di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, e la condotta endoprocessuale può venire a tal fine in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)