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Sez. L, Sentenza n. 5417 del 02/06/1998 (Rv. 516020 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Pensione di inabilità e assegno di invalidità - Requisito economico (o reddituale) - Elemento costitutivo del diritto - Configurabilità - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Limiti.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516020-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Poiché, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, il cosiddetto requisito economico (o reddituale) integra, non diversamente dal requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato e non una mera condizione di erogabilità della prestazione, la sua mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo l'operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo, in particolare per effetto del giudicato interno.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)