Sez. L, Sentenza n. 5317 del 07/06/1996 (Rv. 498018 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Pensione di inabilità e assegno di invalidità - Requisito economico (o reddituale) - Elemento costitutivo del diritto - Configurabilità - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Omesso esame del punto da parte del giudice di appello - Deduzioni in Cassazione - Ammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Poiché, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, il cosiddetto requisito economico (o reddituale) integra, non diversamente dal requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato e non una mera condizione di erogabilità della prestazione, e quindi la sua mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo l'operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo - in particolare per effetto del giudicato interno -, nel caso di rigetto della domanda in primo grado (nella specie senza alcuna considerazione del requisito economico), e di accoglimento della domanda in appello con sentenza sfornita di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito economico, può dedursi con ricorso per Cassazione il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)