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Sez. L, Sentenza n. 10481 del 24/10/1997 (Rv. 509222 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Pensione di inabilità e assegno di invalidità - Requisito economico reddituale - Elemento costitutivo del diritto - Configurabilità - Mancato accertamento - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Stato
decisa il 1997-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509222-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, il requisito economico o reddituale integra, non diversamente dal requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato e non una mera condizione di erogabilità della prestazione, con la conseguenza la mancanza del suo accertamento è deducibile o rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)