Sez. L, Sentenza n. 10481 del 24/10/1997 (Rv. 509222 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Pensione di inabilità e assegno di invalidità - Requisito economico reddituale - Elemento costitutivo del diritto - Configurabilità - Mancato accertamento - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, il requisito economico o reddituale integra, non diversamente dal requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato e non una mera condizione di erogabilità della prestazione, con la conseguenza la mancanza del suo accertamento è deducibile o rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)