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Sez. 3, Sentenza n. 4042 del 28/04/1994 (Rv. 486389 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione | Con lettera raccomandata ex art. 5 della legge n. 203 del 1982 - Anteriorità rispetto alla convocazione davanti all'Ispettorato del Lavoro - Condizione di proponibilità dell'azione - Accertamento tecnico preventivo - Equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486389-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione

L'art. 5 della legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari - che impone al locatore di contestare all'affittuario, con lettera raccomandata, le mancanze in cui è incorso prima di iniziare il giudizio - ha lo scopo di porre l'affittuario stesso in grado di sanare l'eventuale inadempienza entro tre mesi, evitando così l'instaurarsi di procedimenti giudiziari. Tale adempimento - che deve precedere la convocazione dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, prevista dall'art. 46 della stessa legge e tendente alla medesima finalità di evitare l'intervento del giudice - costituisce una condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione del contratto di affitto e non ammette equipollenti di alcun genere, né può essere sostituito dal ricorso per accertamento tecnico preventivo, rientrando lo stesso nell'ambito della fase contenziosa davanti al giudice.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)