Sez. L, Sentenza n. 1780 del 15/03/1984 (Rv. 433849 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI.*
Ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, il giudice del merito - la cui valutazione è censurabile, in Sede di legittimità, solo per quanto attiene all'individuazione dei criteri distintivi generali ed astratti e non anche, tranne il caso di vizi di motivazione, per quanto attiene all'apprezzamento delle circostanze di fatto idonee a far inquadrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema - deve tener conto che la qualificazione al rapporto assegnata dalle parti non è decisiva e che l'esclusività della prestazione non è elemento essenziale della subordinazione, la quale implica l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro, su cui ricade il rischio dell'attività, e va apprezzata con riguardo non al momento della Costituzione del rapporto bensì al periodo del suo effettivo svolgimento. (V 6025/83, mass n 430831; (V 6010/83, mass n 430813; (V 6008/83, mass n 430812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)