diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 12/07/1974 (Rv. 370420 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370420-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - NOZIONE.*

Per aversi principio di prova per iscritto, ai sensi dell'art 2724 cod civ, e necessaria l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto controverso, in modo che questo, per ragionevole relazione, e non soltanto da mera congettura, risulti verosimile. (V 3786'69, mass n 344076).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)