Sez. 5, Sentenza n. 7157 del 23/03/2007 (Rv. 596851 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DEBITI RISULTANTI DA ATTI SCRITTI | Debiti derivanti da scoperto di conto corrente bancario - Insorgenza in data anteriore all'ultimo anno precedente l'apertura della successione - Regime probatorio.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DEBITI RISULTANTI DA ATTI SCRITTI
In tema di imposta di successione, ai fini della deducibilità dei debiti sorti in data anteriore all'ultimo anno precedente l'apertura della successione e derivanti da scoperto di conto corrente bancario, non può trovare applicazione il regime probatorio agevolato previsto per la deducibilità dei debiti bancari dall'art. 13, terzo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") e non è pertanto sufficiente la produzione di documentazione bancaria (costituita nella specie da un estratto conto anteannuale), ma occorre la prova, risultante da scrittura avente data certa, del rapporto di apertura di credito regolata in conto corrente, ovvero, in mancanza di tale scrittura, una pronuncia giudiziale che abbia accertato il rapporto stesso nelle sue componenti oggettive e temporali, come richiesto dal primo comma dell'art. 13 cit.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)