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Sez. 5, Sentenza n. 9322 del 20/04/2006 (Rv. 588849 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DEBITI RISULTANTI DA ATTI SCRITTI | Debiti bancari - Regime probatorio - Saldo passivo di conto corrente derivante da assegni emessi in data anteriore all'ultimo anno precedente l'apertura della successione - Prova del rapporto - Atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588849-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DEBITI RISULTANTI DA ATTI SCRITTI

In tema d'imposta di successione, ai fini della deducibilità di un debito del defunto derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, e consistente nel saldo passivo dovuto in tutto o in parte ad assegni emessi in data anteriore all'ultimo anno precedente l'apertura della successione, non può trovare applicazione il regime probatorio agevolato previsto dal terzo e dal quarto comma dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (poi riprodotto nell'art. 23 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), ma quello previsto dal primo comma della medesima disposizione, in virtù del quale il rapporto di apertura di credito in conto corrente deve risultare da un atto scritto avente data certa anteriore a quella di apertura della successione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)