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Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 26/05/1967 (Rv. 327574 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE - EFFETTI - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNATIVA DELLE PARTI CORRETTE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1967-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327574-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE - EFFETTI - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNATIVA DELLE PARTI CORRETTE - OGGETTO.*

Il provvedimento di correzione di errori materiali non modifica minimamente il contenuto della pronuncia corretta, ma serve esclusivamente a sostituire all'erronea traduzione di esso in termini grafici altra congrua rappresentazione, in modo che si stabilisca la necessaria aderenza dell'elemento rappresentativo a quello sostanziale. - non avendo natura decisoria, esso non e impugnabile in alcun modo, neppure con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. L'impugnativa delle parti corrette, prevista dall'art.288 ultimo comma cod.proc.civ. ha per oggetto non gia il modo con cui il giudice e pervenuto alla correzione, ma il risultato della correzione stessa secondo il nuovo testo, come se sin dal momento dell'emissione della sentenza fosse stata adottata la traduzione grafica con cui, in Sede di correzione, e stata eliminata la fortuita divergenza tra l'idea e la sua rappresentazione. (Cfr. 889-58, 1504-54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)