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Sez. 2, Sentenza n. 3758 del 03/07/1979 (Rv. 400201 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLA ORIGINARIA DOMANDA DI ADEMPIMENTO IN QUELLA DI RISOLUZIONE ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - ACCOGLIMENTO INTEGRALE IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - IMPUGNAZIONE FONDATA SULLA OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400201-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLA ORIGINARIA DOMANDA DI ADEMPIMENTO IN QUELLA DI RISOLUZIONE ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - ACCOGLIMENTO INTEGRALE IN PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - IMPUGNAZIONE FONDATA SULLA OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*

L'art 1453 comma secondo cod civ, che consente di sostituire alla originaria domanda di adempimento del contratto quella di risoluzione per inadempimento durante tutto il giudizio di merito e, quindi, anche in appello, comporta una deroga alle norme processuali (art 183, 184, 345 cod proc civ), che vietano la mutatio libelli nel corso del processo. Tuttavia, la suddetta norma non fa venire meno il principio generale, secondo cui l'interesse a proporre l'impugnazione presuppone la soccombenza nella precedente fase del processo, sicche, quando la domanda riconvenzionale di adempimento del contratto sia stata integralmente accolta dal giudice di primo grado, il convenuto vincitore, in assenza del gravame dell'attore soccombente rispetto alla riconvenzionale, non puo proporre impugnazione, dolendosi della omessa pronuncia sulla risoluzione del contratto al solo fine di avanzare una domanda nuova per la prima volta in appello. (Conf 197/79, mass n 396265; (Conf 2232/77, mass n 385953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)