Sez. 3, Sentenza n. 3966 del 28/10/1976 (Rv. 382639 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTO DI AZIENDA - NOZIONI - DIFFERENZE - AZIENDA COSTITUITA DAL CONDUTTORE - AFFITTO DI AZIENDA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTO DI AZIENDA - NOZIONI - DIFFERENZE - AZIENDA COSTITUITA DAL CONDUTTORE - AFFITTO DI AZIENDA - ESCLUSIONE.*
Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, quando l'immobile concesso in godimento sia stato specificamente indicato nella sua consistenza effettiva, con funzione prevalente rispetto ad altri beni, i quali abbiano carattere accessorio e non siano collegati tra loro da un vincolo che li unifichi ai fini produttivi. Ricorre invece affitto di azienda allorquando oggetto del contratto sia il complesso unitario di tutti i beni mobili e immobili, concessi in godimento in quanto organizzati unitariamente per il conseguimento di un determinato fine produttivo: in particolare, tale ipotesi si verifica quando l'azienda risulti preesistente alla stessa pattuizione delle parti e sia stata trasferita nella sua complessita e nella sua funzione organica, mentre deve essere esclusa quando l'azienda sia stata costituita dal conduttore, avvalendosi dello immobile, oggetto della locazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2562, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)