Sez. 1, Sentenza n. 11249 del 04/03/2009 Ud. (dep. 13/03/2009) Rv. 242851 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Proscioglimento nel merito - Impugnazione esperibile - Fattispecie.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
La sentenza pre-dibattimentale di proscioglimento nel merito dall'imputazione, intervenuta prima dell'instaurazione del contraddittorio sulle richieste di assunzione della prova, quantunque emessa al di fuori dei casi consentiti, non è appellabile, ma è solo ricorribile per cassazione. (Nella specie, la Corte, ritenuta corretta la qualificazione dell'impugnazione disposta dal giudice di appello, investito dal P.M., ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado) V. sez. I, 3 dicembre 2008 n. 11240 del 2009.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)