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Sez. 1, Sentenza n. 45504 del 27/10/2009 Ud. (dep. 26/11/2009) Rv. 245497 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Sentenza di assoluzione emessa a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. all'esito di dibattimento - Erronea qualificazione come sentenza predibattimentale - Impugnazione esperibile - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245497-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

Va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di appello per lo svolgimento del giudizio di secondo grado, il provvedimento con cui tale giudice abbia erroneamente qualificato come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione emessa a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito del dibattimento, ritenuta come sentenza predibattimentale. (Fattispecie relativa a proscioglimento dell'imputato per avere egli commesso i fatti in stato di cronica intossicazione da sostanze alcoliche, con contestuale assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, relativamente alla quale il tribunale di sorveglianza era stato adito, in veste di giudice d'appello, in ordine al capo concernente la misura di sicurezza personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)