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Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 26/07/2012 (Rv. 623432 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione a mezzo posta del verbale di accertamento e dell'ordinanza - Ingiunzione - Conoscenza legale degli atti in capo al destinatario - Configurabilità - Conseguenze - Prova del contenuto del plico - Onere relativo - A carico del mittente - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623432-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza - ingiunzione, ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attestata dai rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)