Sez. 1, Sentenza n. 20440 del 21/09/2006 (Rv. 593114 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione a mezzo posta secondo le norme di cui alla legge n. 890 del 1982 - Esecuzione da parte degli uffici postali statali - Necessità - Notificazione effettuata da agenzia privata di recapito - Inesistenza giuridica - Configurabilità - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Avuto riguardo agli effetti che riconduce alla omissione della notificazione all'interessato degli estremi della violazione (estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione), l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impronta a rigore formale l'atto della contestazione differita attuata con tale notifica, indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedervi e prevedendo le modalità esecutive secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dal codice di procedura civile. Pertanto, quando l'Amministrazione, alla quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, si avvalga del servizio postale per la notificazione dei relativi estremi è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, dalla cui minuziosa disciplina si desume con certezza che i prescritti adempimenti, in quanto finalizzati a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all'esito del procedimento notificatorio, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti e non possono formare oggetto della concessione a privati, come prevista per taluni servizi postali dall'art. 29 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) e dagli artt. da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655. Del resto, le particolarità della notifica a mezzo posta sono state confermate dal d.lgs. n. 261 del 1999 che, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), all'art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva "al fornitore del servizio universale", ovverosia all'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (vale a dire all'Ente Poste), "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Dal contesto normativo cennato deriva che la notificazione degli estremi della infrazione amministrativa affidata dall'ente cui appartiene l'agente accertatore a una agenzia privata di recapiti, ancorché autorizzata a norma del menzionato art. 29 d.P.R. n. 156 del 1973, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma del citato art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Riferimenti normativi: Legge 29/03/1973 num. 156 art. 29, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., DPR 29/05/1982 num. 655, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)