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Sez. 1, Sentenza n. 25841 del 29/04/2015 Cc. (dep. 18/06/2015) Rv. 263971 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47, comma primo ter, Ord.pen. - Presupposti - Condizioni richieste per il differimento della pena - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263971-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del rinvio facoltativo od obbligatorio della esecuzione della pena preclude automaticamente l'applicabilità della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previsto dall'art. 47, comma primo ter, della legge n. 354 del 1975, poichè questa è istituto privo di un ambito applicativo autonomo, in quanto concedibile, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod.pen.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)