Sez. 1, Sentenza n. 37062 del 09/04/2018 Cc. (dep. 31/07/2018) Rv. 273699 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Istanza di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare - Condizioni - Stato di salute incompatibile con il regime carcerario - Valutazione del rischio di aggravamento - Necessità.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)