Sez. L, Sentenza n. 5097 del 27/02/2008 (Rv. 601973 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolare di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana col "pro rata" estero - Aumenti in quota fissa di cui all'art. 10, comma terzo, della legge n. 160 del 1975 - Spettanza - Liquidazione - Domanda amministrativa - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Domanda giudiziale - Decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poiché la decorrenza del termine presuppone la proposizione della domanda amministrativa, la decadenza non può operare, restando applicabile solo la prescrizione, nelle fattispecie in cui non è necessaria la presentazione della domanda amministrativa, come avviene in relazione alla liquidazione -che l'ente previdenziale deve effettuare d'ufficio- delle c.d. quote fisse di cui all'art. 10, comma terzo, della legge n. 160 del 1975 in favore dei titolari di pensioni in regime internazionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)